Agevolazione “prima casa” estesa anche agli immobili collabenti/inagibili (categoria catastale F/2)
09 giugno 2026
Roma, 8 giugno 2026
Prot. n. 897-26/LP/vmc
Desideriamo evidenziare un importante aggiornamento interpretativo fornito dall’Agenzia delle Entrate in tema di agevolazioni “prima casa”, che presenta significative ricadute per il settore immobiliare e per gli operatori della mediazione.
Con la risposta n. 108/2026 del 25 maggio 2026, l’Agenzia ha precisato che le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima abitazione possono essere applicate anche agli immobili classificati come collabenti o inagibili (categoria catastale F/2), a condizione che siano effettivamente recuperabili e destinati a uso abitativo entro tre anni dalla stipula dell’atto di compravendita.
Questa interpretazione rappresenta un cambio di prospettiva rispetto ad orientamenti precedenti più rigorosi e si allinea all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3913/2025. L’attenzione viene infatti posta non sulle condizioni attuali dell’immobile, ma sulla sua concreta possibilità di essere trasformato in abitazione nel periodo previsto dalla legge.
Rimangono comunque invariati tutti gli altri presupposti richiesti dalla disciplina “prima casa”, tra cui il possesso dei requisiti soggettivi dell’acquirente, la residenza e l’assenza di altri immobili acquistati con le medesime agevolazioni.
Per i professionisti del comparto immobiliare, questo chiarimento assume particolare rilevanza pratica, soprattutto nelle operazioni riguardanti edifici da ristrutturare, fabbricati rurali degradati, ruderi e progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio. La nuova interpretazione amplia infatti le opportunità di compravendita e consente a un numero maggiore di acquirenti di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa.
Fonte: Fiaip.it